Art. 13.
(Compiti delle regioni).

      1. Ai fini dell'espletamento delle attività connesse all'attuazione del parto fisiologico previste dalla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le aziende sanitarie locali, provvedono a:

          a) adottare le nuove linee guida del parto fisiologico, secondo i princìpi stabiliti dalla presente legge;

          b) verificare annualmente il livello qualitativo del percorso parto-nascita, secondo le modalità stabilite dalla presente legge;

          c) programmare corsi di accompagnamento alla nascita all'interno delle strutture pubbliche e accreditate o in altra sede idonea individuata dalla competente azienda sanitaria locale;

          d) raccogliere e monitorare annualmente i dati statistici relativi alle diverse

 

Pag. 13

modalità di parto verificati nelle proprie strutture e nel proprio territorio;

          e) pianificare, per il personale, corsi di aggiornamento di livello generale e specialistico;

          f) favorire il confronto e i collegamenti tra gli operatori dei vari dipartimenti, anche per garantire livelli uniformi di assistenza nell'ambito del percorso nascita;

          g) organizzare e promuovere campagne informative sui diritti della partoriente, del nascituro e del padre.